CRITERI DI
INDIRIZZO E PROCEDURE DI VERIFICA DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NELLA
CIRCOSCRIZIONE DELL’AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento
si deve intendere:
·
Autorità: Autorità Portuale di
Livorno;
·
Legge: la legge n° 84 del
28/01/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
·
Regolamento: il presente Regolamento;
·
Ambito Portuale: si intende per il porto di
Livorno, l’ambito definito al punto 6.4 del Piano Operativo Triennale
2000/2002;
·
Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il
trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti in ambito portuale come definite dall’art. 6 della Legge;
·
Servizi portuali: attività imprenditoriali
consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed
accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di
soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni
portuali (comma 1 art. 2 del D.M. 132/01;
·
Ciclo delle operazioni
portuali:
l’insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o
concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una
nave ad un’altra o ad altra modalità di trasporto, viceversa, come definito dal
comma 2 dell’art. 2 del D.M. 132/01;
·
Agenzia fornitrice: la Società autorizzata
dall’Autorità ai sensi dell’art. 17, comma 5,
della L. 84/94 a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga
all’art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n° 1369;
·
Imprese utilizzatrici: imprese autorizzate ex art.
16 e 18 della L. 84/94 allo svolgimento di operazioni e servizi portuali;
·
Lavoratore portuale
temporaneo:
lavoratore alle dirette dipendenze dell’Agenzia fornitrice;
·
Lavoratore portuale
interinale: lavoratore dipendente di agenzia di lavoro
temporaneo di diritto comune (L. 24/06/1997 n. 196) le cui prestazioni in
ambito portuale sono utilizzate esclusivamente dall'Agenzia di lavoro portuale
temporaneo autorizzata ai sensi dell'art. 17 L. 84/94;
·
Prestazioni di lavoro
temporaneo:
prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori portuali temporanei sotto
il controllo, organizzazione e direzione dell’impresa utilizzatrice per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo delle imprese medesime;
·
Autorizzazione: l’autorizzazione,
rilasciata dall’Autorità all’Agenzia fornitrice per la fornitura di lavoro
portuale temporaneo;
·
Tariffe: i costi delle prestazioni
di lavoro temporaneo rese dall’Agenzia fornitrice alle imprese utilizzatrici.
Le norme del presente Regolamento si applicano in riferimento alle operazioni ed ai servizi portuali svolti dalle imprese utilizzatrici di lavoro portuale temporaneo nell’ambito del porto di Livorno.
Le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro
temporaneo sono generalmente connesse:
·
alle punte di intensa attività conseguenti a flussi di traffico cui non
può farsi fronte con l’assetto organizzativo ordinario definito nel piano di
impresa;
·
alle esigenze connesse all’impiego di maestranze con professionalità
specializzata o specialistica, normalmente, non reperibili sul mercato
ordinario;
·
agli altri casi previsti al 2° comma dell’art. 1 della L. 24.06.97 n.
196 e nell’accordo interconfederale 16.04.98.
Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni e degli impegni assunti dalle imprese nei programmi operativi circa la dotazione di personale alle dirette dipendenze, l'Autorità verifica annualmente e per ogni singola impresa, il rapporto numerico tra i lavoratori diretti dell’impresa utilizzatrice ed i lavoratori temporanei.
1. In fase di prima
applicazione il numero dei lavoratori dell’Agenzia fornitrice è determinato in
un massimo di 45 dipendenti ripartiti secondo le seguenti qualifiche
professionali:
·
40 addetti al rizzaggio/derizzaggio
·
4/5 addetti al servizio amministrativo e di avviamento.
L’organico è stato così individuato sulla base delle indicazioni fornite dalle singole imprese autorizzate che hanno, ciascuna per le loro necessità, preventivato il fabbisogno di lavoro portuale temporaneo relativo all’anno 2003.
Le imprese in ogni momento potranno rappresentare all'Autorità Portuale le esigenze di integrazione di organico dell'Agenzia anche per specifiche professionalità diverse da quelle indicate in fase di prima applicazione.
La suddetta determinazione tiene conto che:
·
Alla data di costituzione dell’Agenzia, la Soc. CPL scarl, già
autorizzata allo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai sensi
dell’art. 16 L. 84/94, ha garantito la continuità di rapporto di lavoro ai
dipendenti e soci della Società di cui all’art. 21 lett. b).
·
Nessun dipendente di impresa portuale autorizzata ex art. 16 L. 84/94,
né alcun dipendente dell’Autorità Portuale di Livorno è risultato in esubero
strutturale alla data di entrata in vigore della L. 186/2000 (22 luglio 2000).
2. L’Autorità Portuale,
esperite le formalità di cui all’art. 17, comma 14, della L.84/94, con propria
Ordinanza determinerà l’Organico dell’Agenzia, in relazione alle esigenze
manifestate dalle imprese di cui agli art. 16 e 18 L. 84/94 tenuto conto che:
·
L’Agenzia è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di prestazioni
di lavoro delle imprese con offerta di personale adeguatamente qualificato ed
idoneo rispetto alla domanda ed agli standard di qualità professionali indicati
dall’Autorità Portuale;
·
Qualora non abbia personale numericamente e/o qualitativamente
sufficiente per far fronte alla domanda, l’Agenzia dovrà rivolgersi, quale
soggetto utilizzatore, alle società abilitate, alla fornitura di lavoro
temporaneo ai sensi dell’art. 2 della L. 6 Giugno 1987 n. 196. In questo caso
l’Agenzia ne dovrà dare comunicazione all’Autorità Portuale che verificherà, in
via preventiva, le abilità, conoscenze e compresenze professionali in possesso
del lavoratore.
·
Qualora in corso d’anno il numero dei lavoratori portuali temporanei,
determinato con Ordinanza dell’Autorità Portuale, dovesse ridursi per cause
naturali, ovvero, dovesse risultare insufficiente, l’eventuale assunzione di
nuovo personale, per il reintegro e/o ampliamento dell’organico, è soggetto
alla preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità Portuale che verificherà
la documentazione comprovante l’esigenza del reintegro e/o ampliamento
dell'organico.
Decadenza
dall'aggiudicazione della procedura di cui al comma 2 art. 17 L. 84/94
L’impresa
CPL scarl, risultata aggiudicataria della procedura di cui al comma 2 dell'art.
17 L. 84/94, è dichiarata decaduta dalla aggiudicazione stessa.
I
lavoratori dipendenti dell’Agenzia sono iscritti in un apposito registro tenuto
dall’Autorità Portuale, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della L.
n. 84/94.
Sono altresì iscritti, in specifica sezione del registro, i lavoratori utilizzati dall’Agenzia ed avviati allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali provenienti dalle società abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo, autorizzate ai sensi dell’art. 2 della L. 196/97.
1. Le tariffe per le prestazioni rese da parte dell’Agenzia devono essere preventivamente approvate dall’Autorità Portuale. Il tariffario ufficiale, in uso tempo per tempo, sarà tenuto dall’Autorità Portuale per le opportune forme di pubblicità e consultazione da parte degli utenti interessati.
2.
Gli elementi costitutivi della tariffa oraria sono:
·
Tutti gli istituti contrattuali nazionali in vigore (ferie, festività,
maggiorazioni turno TFR, mensilità aggiuntive, etc.);
·
Un’anzianità convenzionale pari a due aumenti periodici di anzianità
(1);
·
Un valore convenzionale della contrattazione di 2° livello non
superiore al 10% del minimo conglobato (1).
Dopo la fase di avviamento (primi due anni) il rapporto tra il costo generale della struttura – finalizzato alla gestione amministrativa ed operativa del personale (selezione, formazione continua, avviamento al lavoro, etc.) -, ed il fatturato attivo dell’Agenzia, dovrà decrescere o comunque essere mantenuto nei limiti fissati dall’Autorità Portuale tenuto conto delle esigenze di sviluppo della prevalente attività formativa dell’Agenzia.
(1) Elementi retributivi esclusi dalla determinazione della tariffa in sede di prima applicazione.
Per le giornate effettivamente lavorate, l’Agenzia garantisce al personale dipendente, un trattamento normativo e retributivo pari ad 1/26 della retribuzione contrattualmente prevista dal contratto nazionale di riferimento, sottoscritto il 27 luglio 2000 tra le Associazioni datoriali Assologistica, Fise/Uniport, Assoporti, e le OO.SS. di categoria.
In attesa della Regolamentazione contrattuale
nazionale e delle specifiche disposizioni di legge in materia di Indennità di
mancato avviamento al lavoro, l’Agenzia riconosce al lavoratore dipendente
l’erogazione di una indennità per le eventuali giornate di mancato avviamento.
Tale indennità integra la retribuzione mensile del
dipendente fino a concorrenza del minimo conglobato di cui all'art.15 del CCNL.
A fronte dell’erogazione di suddetta indennità
l’Agenzia fruirà dell'eventuale beneficio previsto dall’applicazione della
Cassa Integrazione Guadagni Straordinari.
L’Autorità Portuale, sulla base delle esigenze delle imprese autorizzate, rilevate e gestite attraverso lo strumento informatico dell’Osservatorio delle Professionalità Portuali, determina gli standard professionali che l’Agenzia fornitrice dovrà garantire.
D'intesa con l’Agenzia l'Autorità Portuale
predispone i piani formativi di aggiornamento e di riqualificazione dei
lavoratori temporanei.
L’A.P., per verifiche in itinere del percorso
formativo può avvalersi di tutors e, per la valutazione del risultato
dell’azione formativa dell’Agenzia fornitrice.
L’A.P. per garantire sia gli standard qualitativi, sia l’adeguatezza professionale rispetto all’organizzazione del lavoro, predispone un sistema per l’accreditamento delle competenze acquisite attraverso percorsi formativi stabiliti certificando il profilo professionale del lavoratore. La certificazione sostanziale riconosciuta dall’A.P. rappresenta uno degli elementi indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione a lavorare in Porto.
L’Autorità Portuale dovrà garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nella fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese utilizzatrici.
A tal fine il Comitato Portuale approva il regolamento
dell’Agenzia che disciplina l’avviamento al lavoro dei propri lavoratori verso
le imprese utilizzatrici; tutte le situazioni operative deroganti il normale
avviamento dovranno essere preventivamente comunicate per scritto all’Autorità
Portuale significando le motivazioni che le giustificano.
L’Autorità Portuale garantisce l’equilibrio e la
corrispondenza tra la domanda ed offerta, sia rispetto al numero, sia rispetto
alla professionalità, dei lavoratori dell’Agenzia fornitrice in funzione delle esigenze
delle imprese utilizzatrici.
Dopo la fase di prima applicazione, l’ottimizzazione
dell’equilibrio costituirà un obiettivo primario per l’Autorità Portuale per evitare costi ed aggravi durante i
periodi di mancato avviamento.
Per quanto concerne i criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro de lavoratori dell’Agenzia fornitrice si rinvia all’allegato n° 1 del presente Regolamento.
Obbligo di adeguamento dello
Statuto della Agenzia al Regolamento
di cui al comma 5 dell'art.
17 L. 84/94
L'Agenzia
pena la revoca dell'autorizzazione è obbligata:
·
ad adeguare l’atto costitutivo, lo Statuto nonché il regolamento di
funzionamento alle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al comma 5°
dell’art.17 della legge 84/94 in corso di emanazione da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
·
ad ammettere le imprese di nuova costituzione non prima di un biennio
di attività nonché quelle attive alla data del rilascio dell'autorizzazione
alle condizioni previste per tutti I soci fondatori tenuto conto dell'eventuale
maggior valore delle quote sociali.
Rapporti tra Autorità
Portuale ed Agenzia fornitrice di lavoro portuale temporaneo
Procedure di verifiche e di
controllo
L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di accertare la completa osservanza del presente regolamento e di ogni altra norma emanata in materia anche attraverso l’acquisizione di ogni informazione e/o documentazione ritenuta necessaria.
La Direzione Relazioni Industriali dell’Autorità
Portuale, in applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento,
svolge le funzioni attinenti l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo
sull’attività dell’Agenzia fornitrice, riferendo annualmente al Comitato
Portuale.
La violazione delle disposizioni tariffarie previste
dal presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 5.165 ad Euro 30.987.
Nel caso di violazione grave del presente Regolamento
da parte dell’Agenzia, l’Autorità Portuale dispone per la sostituzione
dell’Organo di gestione.
Allegato 1
CRITERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA
NELLA FORNITURA DEL LAVORO PORTUALE TEMPORANEO
Con
la legge 30 giugno 2000, n. 186, sono state apportate modifiche alla legge
84/94 per quanto riguarda, tra l’altro, la fornitura del lavoro portuale
temporaneo, regolamentata in generale dalla legge 196/97, recante norme in
materia di promozione dell’occupazione.
In
particolare, all’articolo 3, comma 10, della legge 186/2000 è previsto che
l’Autorità Portuale adotti specifici regolamenti volti a controllare le
attività effettuate dall’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale
temporaneo, stabilendo anche criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
Come
noto, con il D.Lgs. 272/99 è stata adeguata la normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali,
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale.
Il
provvedimento pone a carico del datore di lavoro (identificato nel titolare
dell’impresa portuale, o nel comandante della nave nel caso che i servizi e le
operazioni portuali vengano svolti in regime di autoproduzione, o nel titolare
dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi) diversi
obblighi, fra i quali:
1) l’elaborazione del documento
di sicurezza (corrispondente al documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. 626/94) contenente anche:
a) la descrizione delle
operazioni e dei servizi portuali oggetto dell’attività dell’impresa portuale;
b) l’individuazione di ogni
fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e
dei materiali movimentati e dell’attrezzatura portuale utilizzata;
c) il numero medio dei
lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
d) la descrizione dei mezzi ed
attrezzature utilizzati dall’impresa per le operazioni e i servizi portuali;
e) l’individuazione delle
misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi
portuali;
f)
le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro
l’incendio, per la gestione dell’emergenza e per il pronto soccorso;
g) (per i titolari di terminal
di cui all’art. 18 della legge 84/94) le misure adottate per la circolazione
all’interno dell’area del terminal.
2) Provvedere alla formazione
dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali.
3)
Adottare le misure tecniche di prevenzione e
protezione relative a:
a) mezzi di accesso a bordo non
in dotazione della nave;
b) mezzi di accesso alle stive
non in dotazione alla nave;
c) operazioni di apertura e
chiusura dei boccaporti;
d) lavorazioni all’interno di
locali chiusi a bordo delle navi;
e) lavori in stiva;
f)
registro degli apparecchi di sollevamento;
g) controllo degli accessori
degli apparecchi di sollevamento;
h) impiego dei veicoli nelle
stive;
i)
uso dei trasportatori meccanici e pneumatici;
j)
operazioni sui vagoni ferroviari;
k) utilizzo di pallets;
l)
operazioni relative a merci pericolose alla rinfusa;
m) utilizzo delle benne;
n) operazioni relative alle
merci refrigerate;
o) operazioni relative alle
merci in colli o contenitori;
p) movimentazione e trasporto
dei contenitori;
q) stivaggio a bordo di
veicoli;
r) condizioni ambientali sui
traghetti e navi da carico.
4) Informare i lavoratori, in
occasione di operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose, sulla natura dei
rischi che dette merci comportano, impartendo disposizioni in ordine alle
modalità di svolgimento delle operazioni ed alle cautele da adottare.
E’
importante evidenziare che il D.Lgs. 272/99, per quanto non diversamente
previsto, rimanda all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94.
Il
D.Lgs. 626/94 “Attuazione di direttive
CEE in materia di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro”, come modificato ed integrato dal D.Lgs.
242/96, pone a carico del datore di lavoro numerosi obblighi, fra i quali:
-
l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
-
l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione conseguenti alla
valutazione dei rischi;
-
la nomina del Medico Competente, nei casi in cui le lavorazioni espongano i
lavoratori ai rischi per i quali è disposta la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori;
-
la fornitura ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale;
-
l’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
sul lavoro.
E’
peraltro importante evidenziare che, nel caso di contratti di appalto o
contratti d’opera, il D.Lgs. 626/94 pone particolare enfasi alla necessità di
reciproca informazione e cooperazione tra i datori di lavoro, per quanto
riguarda gli aspetti di sicurezza.
E’
altresì da evidenziare che il D.Lgs. 626/94, nell’individuare i soggetti
destinatari delle norme, non tratta espressamente il caso di fornitura di
lavoro temporaneo, prassi che è stata introdotta solo con la citata legge
196/97, ma è chiaro che anche in questo caso la normativa prevenzionistica
trova piena applicazione.
REGOLE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI PORTUALI TEMPORANEI
Tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 272/99, nel D.Lgs. 626/94 e nella legge
196/97, nonché delle situazioni organizzative locali, si ritiene di poter
fissare per il Porto di Livorno le seguenti regole per la salvaguardia della
sicurezza e salute dei lavoratori portuali temporanei.
1)
Regole di carattere generale
a)
E’ fatto divieto di fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese non
autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 84/94, ovvero alle
imprese autorizzate ma sottoposte a sanzione da parte dell’Autorità Portuale in
quanto non in regola con la vigente normativa di sicurezza del lavoro.
b)
Nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo deve obbligatoriamente
essere indicato il nominativo dei Coordinatori della Sicurezza dell’impresa
utilizzatrice, designati ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo in data 30.11.98
recepito con Ordinanza dell’Autorità Portuale n. 36 del 12.12.98.
c) L’impresa utilizzatrice osserva nei confronti dei
lavoratori portuali temporanei tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla vigente normativa in
materia e dai contratti collettivi di lavoro.
d) L’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice sono tenute ad attivare
ogni possibile forma di cooperazione, coordinamento e di informazione
reciproca, utile alla salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori
portuali temporanei. Dovrà peraltro essere promosso il coordinamento tra i
rispettivi Medici Competenti, ai fini degli adempimenti di cui ai successivi
punti 2.h) e 3.b).
2) Adempimenti a carico dell’impresa
fornitrice nei confronti dei lavoratori temporanei
a) Assolvere agli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.
b)
Fornire ai lavoratori informazioni generali sui rischi per la sicurezza e
salute connessi con le attività lavorative svolte in ambito portuale, anche in
riferimento alle specifiche mansioni per le quali il lavoratore portuale
temporaneo è stato assunto. I programmi di informazione dovranno essere
preventivamente approvati dall’Autorità Portuale.
c) Formare ed addestrare i lavoratori sull’uso delle attrezzature e macchine necessarie allo svolgimento delle prestazioni lavorative cui gli stessi saranno destinati. Tale obbligo potrà anche essere assolto dall’impresa utilizzatrice, purché sia espressamente previsto nel contratto di fornitura e nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I programmi di formazione ed addestramento dovranno essere preventivamente approvati dall’Autorità Portuale.
d) Informare l’impresa
utilizzatrice sull’oggetto delle attività di formazione ed addestramento svolte
direttamente.
e)
Fornire ai lavoratori portuali temporanei, oltre che gli ordinari indumenti da
lavoro, i mezzi personali di protezione di base, quali:
-
elmetto;
-
guanti da lavoro;
-
calzature antinfortunistiche;
-
occhiali;
-
cintura di sicurezza.
f)
Informare i lavoratori sui rischi da cui i suddetti D.P.I. li proteggono,
nonché formare ed addestrare (quando necessario) i lavoratori sull’uso degli
stessi D.P.I. I programmi di informazione e formazione dovranno essere
preventivamente approvati dall’Autorità Portuale.
g) Fornire
all’impresa utilizzatrice i nominativi del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
h)
Provvedere alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori,
anche tenendo conto dei rischi specifici a cui gli stessi sono esposti operando
per conto dell’impresa utilizzatrice, come deriva dal documento di valutazione
dei rischi di cui al successivo punto 3.f).
Limitatamente
all’effettuazione degli accertamenti sanitari periodici, potrà provvedere
l’impresa utilizzatrice, nel caso in cui la durata del contratto di fornitura
abbia durata sufficientemente lunga, purché sia espressamente previsto nel
contratto.
3) Adempimenti a carico dell’impresa
utilizzatrice nei confronti dei lavoratori temporanei
a) Informare
i lavoratori:
- sui rischi specifici per
la sicurezza e salute connessi con le attività lavorative cui essi sono
destinati a svolgere e sui rischi che comportano l’attivazione della
sorveglianza sanitaria nei loro confronti;
- sulle misure di prevenzione
e protezione adottate;
- sulle procedure di pronto
soccorso, prevenzione degli incendi e di gestione delle emergenze, fornendo il
nominativo dei soggetti incaricati della loro attuazione.
b) Verificare che i
lavoratori siano stati regolarmente sottoposti ai necessari accertamenti
sanitari preventivi e periodici. Sottoporre i lavoratori agli accertamenti
sanitari periodici, nel caso ciò sia espressamente previsto nel contratto di
fornitura.
c)
Formare ed addestrare i lavoratori sull’uso delle attrezzature e macchine
necessarie allo svolgimento delle prestazioni lavorative cui gli stessi sono
destinati, nel caso ciò sia espressamente previsto nel contratto di fornitura e
nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Qualora tali attività siano
state svolte dall’impresa fornitrice, l’impresa utilizzatrice, sulla base delle
informazioni di cui al precedente punto 2.d), assicura lo svolgimento delle
eventuali attività di formazione ed addestramento integrative che risultassero
necessarie.
d)
Fornire ai lavoratori portuali temporanei gli ulteriori mezzi personali di
protezione contro gli eventuali rischi specifici connessi con le lavorazioni
svolte, quali:
-
indumenti di protezione;
-
maschere;
-
guanti di tipo speciale;
-
otoprotettori;
- ogni
altro D.P.I. ritenuto necessario.
Rimane
comunque responsabilità dell’impresa utilizzatrice assicurare che i lavoratori
siano muniti di tutti i necessari D.P.I., nonché disporre ed esigere che ne
venga fatto uso.
e)
Informare i lavoratori sui rischi da cui i suddetti D.P.I. li proteggono,
nonché formare ed addestrare (quando necessario) i lavoratori sull’uso degli
stessi D.P.I.
f)
Inviare all’impresa fornitrice copia del documento di sicurezza di cui
all’articolo 4 del D.Lgs. 272/99.
g)
Comunicare all’impresa fornitrice ed ai lavoratori i nominativi del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.